Negli ultimi giorni abbiamo sentito parlare spesso della riforma della magistratura, fra gli interventi di giuristi, magistrati, docenti e politici vi è chi sostiene che dalla riforma possono derivare innumerevoli vantaggi e chi, invece, la considera inutile o addirittura dannosa. Dietro questo flusso di opinioni contrastanti è naturale che il cittadino comune possa confondersi o addirittura non capire il cuore della questione, specialmente quando l’argomento è di difficile comprensione.
Prima di addentrarsi all’interno della riforma costituzionale, è bene conoscere gli organi e gli istituti in gioco, primo fra tutti il magistrato e la sua carriera; egli è il titolare del potere giudiziario e può ricoprire la carica di giudice o di pubblico ministero: nel primo caso giudica, nel secondo svolge le indagini.
Ad oggi, giudici e pubblici ministeri condividono la stessa formazione: entrambi devono superare il medesimo concorso pubblico che permette di compiere la scelta sull’incarico da ricoprire. Questa scelta può essere mutata solo per una volta nell’intera carriera. Infine, il magistrato, che sia giudice o pubblico ministero, è sottoposto all’autorità del Consiglio Superiore della Magistratura abbreviato in CSM, l’organo di autogoverno della magistratura.
Il Parlamento vuole introdurre la “separazione delle carriere”, ovvero vuole che i magistrati scelgano fin dal principio quale professione esercitare, sdoppiando i CSM, così che uno sarà dedicato ai giudici e uno ai Pubblici Ministeri.
Ma non finisce qui: la riforma prevede, inoltre, l’istituzione di una Alta Corte di disciplina che giudicherà i magistrati, decidendo quali provvedimenti disciplinari prendere nei loro confronti. In questo quadro anche l’elezione dei membri cambierà: essi non verranno più eletti bensì sorteggiati
La separazione delle carriere, sebbene con diverse caratteristiche, è presente e praticata in molti Paesi del mondo. Elenchiamo alcuni esempi: in Francia il loro CSM ha due rami distinti per ognuno delle magistrature dei giudici e dei pubblici ministeri; in Germania non esiste il CSM ma le due carriere sono distinte; in Portogallo entrambe le carriere godono di propri statuti e godono di grande autonomia.
Arriviamo ora al dibattito politico: i contrari alla separazione delle carriere sostengono che la riforma rischi di assoggettare il potere giudiziario all’influenza del potere politico in contrasto con la separazione dei poteri e con l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, inoltre, affermano l’inutilità poiché i cambi di carriera sono molto rari. I favorevoli, invece, ritengono che questa riforma sia necessaria per garantire l’imparzialità e la terzietà di chi giudica poiché, “separando” il pubblico ministero, verrebbe messo sullo stesso piano dell’avvocato difensore, scongiurando la “collaborazione” e la “colleganza” tra giudici e pubblici ministeri che potrebbe influenzare il giudizio e l’esito stesso del procedimento.
Come si può vedere, la materia è complessa. In più, è da ricordare che per una modifica della Costituzione, è necessario seguire un iter particolare. La riforma della magistratura ha rispettato le procedure previste dall’articolo 138, ma, non essendo stata raggiunta la maggioranza di due terzi alle due Camere, i cittadini sono chiamati a esprimere il proprio parere con il voto.
È importante sottolineare che, a differenza del referendum abrogativo, il referendum costituzionale non ha bisogno di un quorum, ovvero una soglia minima di votanti, ciò significa che la modifica alla Costituzione sarà decisa esclusivamente da chi si recherà alle urne;
Forse, questa volta, è meglio preparare la scheda elettorale per tempo, così da essere pronti per esprimere la nostra opinione.
Di Shaveen Ketawala Kaluvitanage – 3B LSS

